L'obbligo a carico dei figli, di sostegno morale e materiale (per genitori anziani e/o non autosufficienti) non è previsto dalla legge, o meglio, l'obbligo è a carico solo del coniuge (... nella buona e nella cattiva sorte finchè morte non ci separi). Scatta però l'obbligo in caso di genitori indigenti. Se i genitori sono poveri i figli e altri parenti sono tenuti a corrispondere un "assegno alimentare di sostegno" (Art.433 del Codice civile).
La legge prevede che a questo assegno concorrano:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
Se i figli sono più di uno, devono tutti concorrere alle prestazioni in proporzione alle rispettive condizioni economiche (Art. 441 C.c.), Questo è l'articolo più controverso e che genera sempre liti se i figli vogliono essere fiscali,
L'Art. 438 C.c. disciplina poi i presupposti e le condizioni essenziali per vedersi riconoscere questo diritto.
Per vedersi riconoscere l'assegno alimentare, talvolta il genitore deve ricorrere alle vie legali dove dovrà dimostrare di essere realmente povero e non in grado di sostenersi con un "lavoro". L'assegno poi dipende dalle necessità reali del genitore che lo chiede e dalle possibilità dei figli di pagarlo. Chi poi non paga ma è tenuto a farlo, si vede applicate le sanzioni penali dell'Art. 570 del C.p.